Rispetto alla previgente normativa, il D.P.R 15/11/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare:
- valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;
- controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
- deroga, per le attività in categoria A, B e C;
- nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
- verifiche in corso d'opera, per le attività in categoria A, B e C.
Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all'emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT